Capo IV
Art. 13
Procedure di scelta del contraente
In vigore dal 19 nov 2022
1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere effettuata attraverso le seguenti procedure:
a) affidamento diretto di cui all', per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
b) procedura negoziata previo o senza previo esperimento di gara informale di cui all', per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro;
c) accordo quadro di lavori, servizi e forniture, di durata massima di nove anni, quando non è possibile l'immediata ed esatta quantificazione dei lavori da eseguire, dei beni da fornire e dei servizi da prestare, ferma restando la predeterminazione della spesa massima complessiva e la facoltà di recesso dell'Agenzia senza che alcun compenso, a nessun titolo, sia dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite;
d) dialogo competitivo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
e) partenariato pubblico-privato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. L'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.a. è ammesso soltanto quando le condizioni e le modalità dell'appalto risultino compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e di tempestività dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-13