Capo V

Art. 20

Divieto di cessione dei crediti

In vigore dal 19 nov 2022
1. Salva espressa autorizzazione dell'Agenzia, ai contraenti è fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori oggetto del presente regolamento. 2. La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 è comunque inefficace per l'Agenzia.
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