Capo VI

Art. 21

Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR

In vigore dal 19 nov 2022
1. Degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi dell', comma 2, lettere a) e b), è data dall'Agenzia comunicazione al COPASIR tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento. 2. Degli affidamenti di cui al comma 1 è data altresì un'organica illustrazione nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al COPASIR di cui all', comma 2, del decreto-legge.
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