Capo VII
Art. 23
Disposizioni di coordinamento
In vigore dal 19 nov 2022
1. Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione richiamati dal Codice sono assolti dall'Agenzia mediante le comunicazioni al COPASIR di cui all'.
2. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonché eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalità di interesse pubblico, sono assolti dall'Agenzia compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica.
3. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 2, l'Agenzia può concordare con le amministrazioni o enti competenti procedure alternative informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili con il presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-23