Capo III

Art. 20

Accreditamento dei CV

In vigore dal 30 lug 2022
1. Ai fini del presente decreto, i CV sono accreditati, ai sensi dell', commi 6, lettera a), e 7, lettera b), del decreto-legge, per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note relativamente alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici, individuati ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto-legge, dei rispettivi Ministeri, conformemente alle metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. 2. Il CVCN procede all'accreditamento dei CV sulla base della comunicazione effettuata, tramite posta elettronica certificata, o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dai Ministeri dell'interno e della difesa, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza. 3. Ai fini dell'accreditamento, il CV emette una dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all', comma 3, ed ai requisiti soggettivi di cui all', comma 1, e comunica al CVCN: a) l'indirizzo della sede del laboratorio in cui verranno eseguite le prove; b) la direzione generale/ente presso cui è istituito il CV; c) il manuale della qualità e le misure di sicurezza attuate, con riferimento all', comma 1, lettera e), numero 2).
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