Capo II
Art. 16
Rinnovo dell'accreditamento
In vigore dal 30 lug 2022
1. Entro sei mesi antecedenti la scadenza del certificato di accreditamento, il LAP può presentare al CVCN richiesta di rinnovo dell'accreditamento per un ulteriore triennio, eventualmente integrando la documentazione qualora siano intervenute variazioni che abbiano comportato la necessità della revisione della documentazione.
2. Il CVCN esamina la domanda e dispone una visita ispettiva per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento. Nel caso in cui il personale incaricato esprima avviso favorevole, il CVCN, sentita la commissione accreditamento, rilascia il certificato di rinnovo dell'accreditamento.
3. Nel caso in cui il personale incaricato non esprima avviso favorevole, il CVCN comunica il risultato al LAP, fissando modalità e termini per la rimozione delle non conformità riscontrate, ove eliminabili.
4. In caso di non conformità non eliminabili, sentita la commissione accreditamento, il CVCN non rinnova l'accreditamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-05-18;92#art-16