Capo II
Art. 13
Obblighi dei LAP
In vigore dal 30 lug 2022
1. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i LAP sono tenuti a:
a) operare sulla base di quanto previsto nelle determinazioni tecniche di cui all', comma 1, lettera e);
b) informare tempestivamente il CVCN di qualsiasi variazione concernente le informazioni presentate a corredo della domanda di accreditamento quali variazioni dell'assetto societario, del personale autorizzato ad accedere alle informazioni, necessarie per lo svolgimento delle attività di test del laboratorio di prova, individuate nella determinazione tecnica di cui all', comma 1, lettera e), numero 5), della sede del laboratorio di prova, nonché di elementi che comportano l'emissione di una nuova versione del manuale della qualità;
c) trasmettere il rapporto di prova al CVCN entro i termini fissati;
d) svolgere le attività connesse all'accreditamento esclusivamente presso la sede collocata sul territorio nazionale e indicata nella domanda di accreditamento;
e) assicurare adeguata formazione al proprio personale ai fini del rispetto dell'impegno di non divulgazione di cui agli , comma 1, lettera h), e 11, comma 1, lettera h);
f) fermo restando quanto previsto all', dare comunicazione al CVCN e all'eventuale CV interessato, qualora il LAP abbia trattato dati o sistemi inerenti quest'ultimo, di ogni limitazione della operatività superiore a 24 ore, entro le successive 24 ore. Le modalità di notifica saranno indicate nelle determinazioni tecniche di cui all', comma 1, lettera e).
2. È fatto obbligo a coloro che ne vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività per le quali il laboratorio di prova è accreditato, quale dovere inerente alla funzione o al servizio, di non rivelare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni, cognizioni, documenti, esperienze tecnico-industriali e dati tecnici relativi alle suddette attività.
Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di cui al presente comma e dell'impegno di non divulgazione di cui agli , comma 1, lettera h), e 11, comma 1, lettera h), il LAP adotta adeguate misure di sicurezza ed esercita opportune attività di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-05-18;92#art-13