Capo V

Art. 22

Notifica degli incidenti

In vigore dal 30 lug 2022
l. Il CVCN, i CV e i LAP, al verificarsi di un incidente sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici di pertinenza deputati allo svolgimento delle funzioni oggetto dell'accreditamento, in termini di compromissione della integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati, procedono alla notifica al CSIRT Italia secondo le modalità indicate dal CSIRT stesso entro il termine di sei ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell'incidente. 2. Qualora il CVCN, i CV o i LAP vengano a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui le specifiche vulnerabilità sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati, la notifica di cui al comma l è integrata tempestivamente dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 3. Su richiesta del CSIRT Italia, il CVCN, i CV o i LAP che hanno proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1 e 2 provvedono, secondo le modalità indicate dal CSIRT stesso, ed entro sei ore dalla richiesta, a effettuare un aggiornamento della notifica, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 4. I CV e i LAP assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia al CVCN, nonché, nel caso di notifica da parte del LAP, all'eventuale CV interessato, qualora i LAP abbiano trattato dati o sistemi inerenti a quest'ultimo.
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