Capo II
Art. 8
Requisiti generali per l'accreditamento
In vigore dal 30 lug 2022
1. Possono richiedere l'accreditamento le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati aventi sede legale nel territorio nazionale, iscritti, ove previsto dalla normativa vigente, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari di un laboratorio di prova.
2. Ai sensi dell', comma 7, lettera b), del decreto-legge i laboratori istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato, accreditati secondo le modalità di cui agli , possono, su incarico del CVCN, eseguire i test su oggetti di fornitura in acquisizione presso le medesime amministrazioni.
3. Ai fini dell'accreditamento, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità sul territorio nazionale di locali e mezzi adeguati nei quali verranno svolte le funzioni per le quali il laboratorio di prova sarà accreditato in conformità all', comma 1, lettera e), numero 1);
b) conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per l'esercizio delle funzioni connesse all'accreditamento, in conformità all', comma 1, lettera e), numero 3);
c) rispondenza ai criteri specificati nelle norme relative alla gestione dei laboratori di test e alla gestione dei dati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI CEI EN ISO/IEC 27001 e nelle determinazioni tecniche di cui all', comma 1, lettera e);
d) capacità di mantenere nel tempo i requisiti in virtù dei quali sono stati accreditati;
e) capacità di attuare le misure di sicurezza indicate nella determinazione tecnica di cui all', comma 1, lettera e), numero 2);
4. Ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova di cui sono titolari soggetti privati, è altresì valutato il possesso della capacità di garantire imparzialità, indipendenza, riservatezza e obiettività nello svolgimento delle funzioni connesse all'accreditamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-05-18;92#art-8