Capo II

Art. 9

Requisiti soggettivi e motivi ostativi ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova

In vigore dal 30 lug 2022
Requisiti soggettivi e motivi ostativi ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova 1. Ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova, il legale rappresentante del laboratorio di prova, nonché il responsabile del laboratorio di prova, il responsabile del sistema di gestione per la qualità, il responsabile per i rapporti con il CVCN, il responsabile della sicurezza e il personale chiamato a svolgere le attività per le quali il laboratorio di prova può essere accreditato che comportano l'accesso alle informazioni di cui all', comma 2, devono possedere la cittadinanza italiana e rispetto ai medesimi non deve ricorrere una delle seguenti circostanze: a) stato di interdizione, inabilitazione, fallimento; b) condanna, con sentenza anche non definitiva, o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, indicati all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 2) delitti, consumati o tentati, previsti dal Libro II, Titolo I, del codice penale; 3) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 617-septies 618, 619, 620, 621, 622, 623, 623-bis del codice penale; 4) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; c) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 2. Relativamente ai laboratori di prova di cui all' costituisce motivo ostativo all'accreditamento l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative di cui al Capo I, Sezione III, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3. Ferma restando la previsione di cui al comma 4, non può essere riconosciuto l'accreditamento al laboratorio: a) che interviene direttamente nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzo o manutenzione di beni, sistemi o servizi ICT rientranti nelle categorie o i cui dirigenti o personale sono il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, il rappresentante autorizzato o l'utente dei beni, sistemi o servizi ICT stessi; b) appartenente a un'associazione d'imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura di beni, sistemi o servizi ICT rientranti nelle categorie; c) che, singolarmente o in quanto componente di consorzio, eserciti un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto o un'associazione di imprese o una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura di beni, sistemi o servizi ICT rientranti nelle categorie; d) sottoposto al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro soggetto, singolo o componente di consorzio che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura di beni, sistemi o servizi ICT rientranti nelle categorie; e) sottoposto al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, singolo o componente di consorzio coinvolto nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura di beni, sistemi o servizi ICT rientranti nelle categorie. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai laboratori di prova aventi sede nel territorio nazionale e di cui sono titolari soggetti inclusi nel perimetro. Le attività svolte da detti laboratori non possono in ogni caso riguardare beni, sistemi e servizi ICT prodotti, forniti o acquisiti dal soggetto stesso ai sensi dell', comma 6, lettera a), del decreto-legge, nonché beni, sistemi e servizi ICT prodotti, forniti o acquisiti da soggetti operanti nell'ambito del medesimo settore di attività. 5. Non è in ogni caso consentito l'accreditamento ove sussistano motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 6. Ai fini di cui al comma 5 è oggetto di valutazione, tra l'altro, se il soggetto privato richiedente sia controllato, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, incluse amministrazioni pubbliche, che abbiano la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale fuori dal territorio della Repubblica ovvero sia direttamente o indirettamente sottoposto all'influenza di dette persone fisiche o giuridiche, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti consistenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-05-18;92#art-9

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