Capo I
Art. 4
Compiti del CVCN
In vigore dal 30 lug 2022
1. Ai fini del presente decreto il CVCN:
a) accredita i laboratori di prova, in possesso dei requisiti di cui agli , per l'esecuzione dei test di cui all', comma 3, del DPR;
b) intraprende iniziative al fine di garantire il mantenimento del livello di qualità dei LAP e la corretta attuazione delle determinazioni tecniche di cui alla lettera e), delle specifiche tecniche e della redazione dei rapporti di prova;
c) stabilisce le metodologie di test di cui all', comma 4, del DPR;
d) vigila sull'attività dei LAP nel corso delle attività di test effettuando verifiche intermedie o a campione per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;
e) adotta, in conformità e in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, specifiche determinazioni tecniche, assicurandone, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto e curandone l'aggiornamento. In particolare, tali determinazioni definiscono:
1) i requisiti tecnici e logistici, tra cui quelli relativi alla dotazione strumentale per l'esecuzione dei test e alla protezione degli ambienti di test;
2) le specifiche misure di sicurezza informatica;
3) i requisiti di competenza ed esperienza necessari per l'accreditamento dei laboratori di prova ivi comprese le modalità di redazione del curriculum professionale da presentare nella domanda di accreditamento;
4) le aree di accreditamento di cui all';
5) i test da eseguire di cui all', comma 3, del DPR;
6) le attività relative all'esecuzione dei test soggette al divieto di divulgazione di cui all', comma 2;
7) le modalità di notifica delle limitazioni di operatività superiori a 24 ore di cui all', comma 1, lettera f);
8) le modalità tecniche per l'applicazione dei raccordi di cui all' tra il CVCN e i CV, concordandoli con questi ultimi per gli aspetti di loro competenza;
9) le modalità esecutive delle comunicazioni con i LAP e i termini tecnici e organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione di cui all';
f) cura i raccordi con i LAP e i CV, anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio;
g) redige e aggiorna periodicamente la lista dei beni, sistemi e servizi ICT oggetto di valutazione, per i quali sia stato emesso un rapporto di prova;
h) gestisce la piattaforma informatica di cui all', commi 1 e 6, del DPR, anche ai fini di cui all', in particolare per la conservazione e condivisione:
1) di un elenco dei LAP contenente il nominativo del responsabile del laboratorio di prova, del responsabile del sistema di gestione per la qualità e del responsabile per i rapporti con il CVCN, nonché la durata e l'area dell'accreditamento;
2) della documentazione di sintesi relativa ai rapporti di prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-05-18;92#art-4