Capo II
Art. 15
Sospensione e revoca dell'accreditamento
In vigore dal 30 lug 2022
1. Qualora sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi di cui all' e di cui all', il CVCN, sentita la commissione di accreditamento, intima al LAP non più conforme di porre in essere, entro il termine di 10 giorni, le misure necessarie ai fini del superamento delle difformità riscontrate. Qualora entro il termine fissato il laboratorio non abbia apportato le richieste azioni correttive, l'accreditamento è sospeso. Decorsi tre mesi dalla disposizione della sospensione senza che siano state rimosse le difformità, l'accreditamento è revocato.
2. In caso di non conformità riguardante gli obblighi di cui alla lettera a), con riferimento alle misure di sicurezza indicate dal CVCN, e alle lettere c) e f) del comma 1 dell', nonché l'obbligo di cui al comma 1 dell', il CVCN, sentita la commissione di accreditamento, può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'accreditamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-05-18;92#art-15