Titolo VIII
Art. 57
Passaggi di segmento professionale
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il passaggio al segmento professionale superiore riconosce il possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento.
2. I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base della valutazione dell'attività lavorativa del dipendente, effettuata secondo modalità e criteri predeterminati dal Direttore generale.
3. Per il passaggio al segmento di Consigliere e di Direttore la verifica è effettuata, nei confronti di coloro i quali avanzino la propria candidatura, dal Comitato di cui all', comma 2, secondo criteri omogenei per l'intera Agenzia, predeterminati dal Direttore generale e comunicati agli interessati, valutando i singoli in comparazione con gli altri elementi inquadrati nel segmento. La verifica è effettuata sulla base:
a) della storia professionale maturata nel segmento di provenienza;
b) del possesso delle caratteristiche necessarie per l'esercizio dei ruoli manageriali/professionali propri del segmento professionale superiore.
4. La copertura di una posizione organizzativa riferibile al personale del segmento superiore è considerata, insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, nell'ambito della prima verifica per il passaggio di segmento successiva all'assunzione dell'incarico.
5. Per il passaggio al segmento di Coordinatore la verifica è effettuata dalla Commissione di cui all', comma 3, mediante una prova orale, sostenibile a domanda, intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali propri del segmento di Coordinatore con riferimento alle funzioni e all'organizzazione dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-57