Titolo VIII

Art. 55

Passaggi di livello economico

In vigore dal 28 dic 2021
1. L'attribuzione del livello economico superiore riconosce l'incremento stabile di qualificazione professionale raggiunto dal dipendente sulla base della complessiva performance, apprezzata in chiave comparativa all'interno del Servizio d'appartenenza, come risulta: a) per il personale dell'Area manageriale e alte professionalità: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, tenuto anche conto della loro complessità; 2) dal livello di competenze dimostrato nello svolgimento degli incarichi affidati; 3) dai feedback resi da altri soggetti; 4) dal contributo complessivo fornito al Servizio d'appartenenza; b) per il personale dell'Area operativa: 1) dal contributo complessivo fornito al Servizio d'appartenenza; 2) dal livello di competenze dimostrato nello svolgimento delle attività assegnate. 2. I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore, dopo un anno di permanenza nel livello, possono conseguire il passaggio al livello economico successivo in presenza di una performance particolarmente positiva. 3. I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere, di Esperto, Coordinatore e Assistente possono conseguire il passaggio di livello economico in tempi compresi tra 1 e 3 anni di permanenza nel livello. In particolare, il livello economico può essere attribuito: a) al primo anno, in presenza di performance di particolare rilievo; b) al secondo anno, in presenza di una performance positiva nel biennio. 4. Al terzo anno di permanenza, il livello economico viene attribuito ai dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto che non hanno conseguito progressioni nel biennio precedente, purchè nell'anno abbiano raggiunto almeno una parte degli obiettivi assegnati; è altresì attribuito ai dipendenti dei segmenti di Coordinatore e Assistente ove abbiano reso un contributo almeno sufficiente al Servizio di appartenenza. 5. Dall'attribuzione dei passaggi di livello sono esclusi i dipendenti che nello stesso anno abbiano conseguito l'avanzamento di segmento. 6. Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, per ciascun segmento di inquadramento vengono stabilite, in linea con quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia, le percentuali minime di passaggi di livello da riconoscere al personale al primo e al secondo anno di permanenza, addetto ai Servizi, alle articolazioni a diretto riporto nonché al personale distaccato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-55

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