Titolo VII
Art. 52
Partecipazione a gruppi di lavoro e ispettivi
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il coordinatore del gruppo di lavoro formalizzato di durata non inferiore a sei settimane, al termine dei lavori, restituisce un feedback sulla performance ai membri ai quali sia stato richiesto un impegno stabile e continuativo e per i quali disponga di elementi sufficienti a valutarne il contributo. Tale feedback è comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.
2. Il Capo gruppo ispettivo restituisce un feedback sulla performance ai membri del gruppo con i quali abbia svolto incarichi di ispezione di durata non inferiore a sei settimane. Tale feedback è comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-52