Titolo VIII

Art. 59

Rientro da periodi di aspettativa

In vigore dal 28 dic 2021
1. All'atto del rientro in servizio del personale in aspettativa per assunzione di impieghi, l'Agenzia: a) opera la ricostruzione di carriera, riconoscendo un passaggio di livello economico per ogni due anni, di cui almeno uno trascorso in aspettativa. A fronte di performance particolarmente significative, l'Agenzia può attribuire un livello aggiuntivo per ogni 3 anni, di cui almeno due trascorsi in aspettativa; b) valuta l'esperienza acquisita nella posizione ricoperta, anche ai fini dell'eventuale passaggio al segmento professionale superiore. 2. Gli anni di aspettativa per assunzione di impieghi per i quali sia stata disposta la ricostruzione di carriera non sono considerati ai fini della permanenza nel livello per gli effetti di cui all'. 3. Ai fini dell'applicazione della ricostruzione di carriera, i periodi di aspettativa per assunzione di impieghi superiori a 240 giorni sono considerati come anni interi.
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