Titolo IX

Art. 61

Attribuzione delle posizioni organizzative mediante vacancy

In vigore dal 28 dic 2021
Attribuzione delle posizioni organizzative mediante vacancy 1. Le posizioni da attribuire mediante «vacancy» sono preventivamente rese note con appositi avvisi recanti indicazione delle principali responsabilità connesse alla posizione, dei livelli di inquadramento e dei requisiti professionali e manageriali per partecipare. 2. Con provvedimento del Direttore generale, vengono disciplinati i casi nei quali la valutazione del Comitato di cui al comma 3 può essere integrata con una verifica del possesso delle capacità manageriali, effettuata da una società di consulenza esterna. 3. La valutazione delle candidature è effettuata da un Comitato di quattro membri, presieduto dal Vice Direttore generale, e composto dal responsabile delle risorse umane e da altri due membri individuati dall'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche specifiche della posizione da ricoprire. Al termine dei lavori, il Comitato sottopone al Direttore generale una proposta per l'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico. 4. Gli esiti delle selezioni sono portati a conoscenza di tutto il personale. 5. Ove rimangano posizioni scoperte (perché inoptate o per mancanza di candidature idonee), potrà essere riaperta la selezione, ampliando la platea del personale potenzialmente interessato, ovvero si procederà al conferimento d'ufficio dell'incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-61

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