Titolo IX

Art. 62

Mobilità professionale

In vigore dal 28 dic 2021
1. La mobilità non connessa all'attribuzione di posizioni organizzative avviene tramite il c.d. «job posting», ovvero mobilità d'ufficio. 2. Per esigenze professionali chiaramente individuate si ricorre, di norma, al «job posting». I profili professionali ricercati mediante «job posting» sono preventivamente pubblicati, con indicazione dei contenuti del lavoro da svolgere e dei requisiti richiesti. 3. In presenza di motivate esigenze personali, e valutate le esigenze di servizio, l'Agenzia può disporre, a domanda del dipendente, un diverso utilizzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-62

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