Titolo X

Art. 67

Riduzione della retribuzione

In vigore dal 28 dic 2021
1. La riduzione della retribuzione è inflitta per: a) violazione dei doveri di cui al comma 1 dell'; b) tolleranza di irregolarità in servizio, atti di indisciplina, contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente; c) violazione del segreto d'ufficio anche se non ne sia derivato danno all'Agenzia o a terzi; d) non aver adempiuto con regolarità alle obbligazioni assunte; e) inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti dalla presente disciplina per i quali non siano previste specifiche sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravità, non siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli del presente Titolo. 2. La riduzione della retribuzione è inflitta, in misura non superiore a un quinto del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-67

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