Titolo X
Art. 67
Riduzione della retribuzione
In vigore dal 28 dic 2021
1. La riduzione della retribuzione è inflitta per:
a) violazione dei doveri di cui al comma 1 dell';
b) tolleranza di irregolarità in servizio, atti di indisciplina, contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente;
c) violazione del segreto d'ufficio anche se non ne sia derivato danno all'Agenzia o a terzi;
d) non aver adempiuto con regolarità alle obbligazioni assunte;
e) inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti dalla presente disciplina per i quali non siano previste specifiche sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravità, non siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli del presente Titolo.
2. La riduzione della retribuzione è inflitta, in misura non superiore a un quinto del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-67