Titolo X

Art. 68

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi

In vigore dal 28 dic 2021
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi 1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi è inflitta: a) per maggiore gravità dei fatti punibili con la sanzione della riduzione della retribuzione; b) per abuso di autorità o di fiducia; c) per atti di insubordinazione; d) per denigrazione dell'Agenzia o dei dipendenti; e) per omessa segnalazione all'Agenzia di fatti illeciti concernenti l'Agenzia e di cui il dipendente venga a conoscenza in relazione alle mansioni espletate; f) per inosservanza di divieti o per violazione dei doveri che abbiano arrecato danno all'Agenzia o ne abbiano compromesso gli interessi, anche non patrimoniali. 2. Il periodo di sospensione è dedotto dal computo dell'anzianità di servizio. L'anno nel quale è irrogata la sanzione non è considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, con gli effetti di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo