Titolo X
Art. 68
68 / 129Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi
In vigore dal 28 dic 2021
Sospensione dal servizio
e dalla retribuzione fino a sei mesi
1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi è inflitta:
a) per maggiore gravità dei fatti punibili con la sanzione della riduzione della retribuzione;
b) per abuso di autorità o di fiducia;
c) per atti di insubordinazione;
d) per denigrazione dell'Agenzia o dei dipendenti;
e) per omessa segnalazione all'Agenzia di fatti illeciti concernenti l'Agenzia e di cui il dipendente venga a conoscenza in relazione alle mansioni espletate;
f) per inosservanza di divieti o per violazione dei doveri che abbiano arrecato danno all'Agenzia o ne abbiano compromesso gli interessi, anche non patrimoniali.
2. Il periodo di sospensione è dedotto dal computo dell'anzianità di servizio. L'anno nel quale è irrogata la sanzione non è considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, con gli effetti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-68