Titolo X

Art. 71

Destituzione

In vigore dal 28 dic 2021
1. La destituzione è inflitta per: a) particolare gravità dei fatti punibili con la riduzione della retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione; b) atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale; c) violazione del segreto d'ufficio o dei segreti delle lavorazioni che abbia portato grave pregiudizio all'Agenzia; d) gravi casi di distrazione o di arbitrario uso, a fini di lucro o di vantaggio proprio o altrui, di somme, valori o cose di proprietà dell'Agenzia o da questa detenuti o ad essa destinati, ovvero per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti; e) richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione a lavori eseguiti o da eseguire o ad affari trattati per ragioni di ufficio, o nei quali il dipendente abbia potuto intromettersi valendosi della propria condizione, ovvero per procacciamento o promessa di indebiti benefici a terzi in relazione ad affari dell'Agenzia; f) grave abuso di autorità o fiducia; g) gravi atti di insubordinazione accompagnati da violenza o commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione; h) condanna penale passata in giudicato e subita per reati commessi anche precedentemente all'assunzione che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio; i) mancata ottemperanza, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilità di cui all', lettera f).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-71

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