Titolo X
Art. 71
Destituzione
In vigore dal 28 dic 2021
1. La destituzione è inflitta per:
a) particolare gravità dei fatti punibili con la riduzione della retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale;
c) violazione del segreto d'ufficio o dei segreti delle lavorazioni che abbia portato grave pregiudizio all'Agenzia;
d) gravi casi di distrazione o di arbitrario uso, a fini di lucro o di vantaggio proprio o altrui, di somme, valori o cose di proprietà dell'Agenzia o da questa detenuti o ad essa destinati, ovvero per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti;
e) richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione a lavori eseguiti o da eseguire o ad affari trattati per ragioni di ufficio, o nei quali il dipendente abbia potuto intromettersi valendosi della propria condizione, ovvero per procacciamento o promessa di indebiti benefici a terzi in relazione ad affari dell'Agenzia;
f) grave abuso di autorità o fiducia;
g) gravi atti di insubordinazione accompagnati da violenza o commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
h) condanna penale passata in giudicato e subita per reati commessi anche precedentemente all'assunzione che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio;
i) mancata ottemperanza, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilità di cui all', lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-71