Art. 57 · Passaggi di segmento professionale
Titolo VIII

Art. 57

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Passaggi di segmento professionale

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il passaggio al segmento professionale superiore riconosce il possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento. 2. I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base della valutazione dell'attività lavorativa del dipendente, effettuata secondo modalità e criteri predeterminati dal Direttore generale. 3. Per il passaggio al segmento di Consigliere e di Direttore la verifica è effettuata, nei confronti di coloro i quali avanzino la propria candidatura, dal Comitato di cui all', comma 2, secondo criteri omogenei per l'intera Agenzia, predeterminati dal Direttore generale e comunicati agli interessati, valutando i singoli in comparazione con gli altri elementi inquadrati nel segmento. La verifica è effettuata sulla base: a) della storia professionale maturata nel segmento di provenienza; b) del possesso delle caratteristiche necessarie per l'esercizio dei ruoli manageriali/professionali propri del segmento professionale superiore. 4. La copertura di una posizione organizzativa riferibile al personale del segmento superiore è considerata, insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, nell'ambito della prima verifica per il passaggio di segmento successiva all'assunzione dell'incarico. 5. Per il passaggio al segmento di Coordinatore la verifica è effettuata dalla Commissione di cui all', comma 3, mediante una prova orale, sostenibile a domanda, intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali propri del segmento di Coordinatore con riferimento alle funzioni e all'organizzazione dell'Agenzia.
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