Titolo II

Art. 9

Comitato di Vertice

In vigore dal 28 dic 2021
1. Con riferimento a decisioni strategiche concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, anche in relazione a quanto stabilito dai regolamenti di attuazione del decreto-legge, il Direttore generale può richiedere la convocazione del Comitato di Vertice al quale presentare proposte o sottoporre questioni di particolare delicatezza. 2. Il Comitato di Vertice è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorità delegata di cui all' del decreto-legge, ove istituita, che ne dispone la convocazione, ove ritenuta opportuna, ed è composto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale. Il Capo di Gabinetto dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario. 3. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo