Titolo II
Art. 8
Controlli interni, valutazione e trasparenza
In vigore dal 28 dic 2021
1. L'organismo indipendente di valutazione, di seguito OIV, costituito in forma collegiale o monocratica, è nominato con provvedimento del direttore generale, sentito il Vice direttore generale, ed esercita le attribuzioni di cui all', del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'OIV si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita con provvedimento del direttore generale.
3. L'OIV, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, si raccorda con il Vice direttore generale, anche in ottica di coordinamento con le articolazioni interessate dell'Agenzia.
4. Il diritto di accesso di cui all', comma 4-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si esercita nei ristretti limiti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge n. 124 del 2007 e delle altre leggi a tutela della sicurezza nazionale, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-8