Titolo I

Art. 3

Principi ispiratori

In vigore dal 28 dic 2021
1. L'Agenzia svolge le funzioni stabilite dal decreto-legge e da altre disposizioni di legge, sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità delegata, ove istituita, nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale. 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi: a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'Agenzia stessa; b) efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili; c) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto della disciplina sulla sicurezza; d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale delle proprie risorse umane e garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori; e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi ed ai fenomeni di corruzione e infiltrazione ad opera della criminalità organizzata; f) flessibilità e innovazione tecnologica poste a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire nella misura massima l'efficacia e l'efficienza necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia; g) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialità dei percorsi amministrativi, chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale ed efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per processi e di gruppo e la gestione per progetti, specie per le attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità; h) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e pieno utilizzo nell'organizzazione delle potenzialità offerte dall'utilizzo delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione via web, anche in funzione della promozione dell'innovazione digitale e della facilità di accesso alle attività, all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese, secondo principi di cybersicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-3

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