Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 dic 2021
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;
Visti gli , comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgano dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso decreto-legge;
Visti altresì gli , comma 2, primo periodo, e 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo dell'Agenzia, di cui all', comma 2, lettera a), del richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli»;
Ritenuto di dare attuazione all', individuando un assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia efficiente, coerente con la missione istituzionale, raccordato e compatibile con le previsioni di cui al richiamato , comma 1, e che consenta di disporre delle necessarie dinamicità, modularità e gradualità nell'attivazione delle strutture e articolazioni dell'Agenzia, al fine di assicurarne un pronto avvio nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
Visto l', comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga alle disposizioni dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, dunque, anche in assenza del parere del Consiglio di Stato;
Acquisiti i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) riunite, IV (Difesa) e V (Bilancio) della Camera dei deputati, delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazione) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
b) Autorità delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio di cui all' del decreto-legge;
c) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all' del decreto-legge;
d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, come modificato dall' del decreto-legge;
e) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
f) Tavolo Perimetro, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all', comma 1, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
g) Comitato tecnico-scientifico, il Comitato di cui all', comma 1-bis, del decreto-legge;
h) Comitato tecnico di raccordo, il Comitato di cui all', comma 1, del decreto legislativo NIS;
i) CSIRT Italia, il Computer security incident response team, di cui all' del decreto legislativo NIS;
l) CVCN, il Centro di valutazione e certificazione nazionale di cui all', comma 6, lettera a), del decreto-legge perimetro;
m) Centro di coordinamento, il Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento;
n) articolazioni: le Divisioni di cui all', comma 4, e gli altri gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi di cui all', comma 5, secondo periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-1