Titolo II
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede;
b) un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, ovvero tra alti dirigenti dello Stato.
2. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati con provvedimento del direttore generale su deliberazione del Comitato di Vertice, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. I compensi del presidente e dei componenti sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici.
4. Il presidente e i componenti sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, al rispetto del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
5. Il Collegio:
a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e formula le proprie osservazioni;
b) svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;
c) esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo, nonché sul rendiconto annuale;
d) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-7