Titolo II

Art. 4

Struttura organizzativa

In vigore dal 28 dic 2021
1. Sono organi dell'Agenzia quelli previsti dall', comma 2, del decreto-legge. 2. L'Agenzia, nei limiti definiti dall', comma 1, del decreto-legge, si articola in Servizi generali (di seguito «Servizi») e Divisioni. 3. I Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di livello dirigenziale generale nei limiti stabiliti dall', comma 1, del decreto-legge, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del direttore generale dell'Agenzia e operano sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti. 4. Le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi e operano, di norma, all'interno dei Servizi. Nel numero massimo di trenta, sono individuate le Divisioni di maggiore complessità, quali articolazioni di livello dirigenziale non generale. In sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge, fino alla rideterminazione della dotazione organica da effettuarsi ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge, non possono essere istituite più di ventiquattro Divisioni di maggiore complessità. 5. Con provvedimento del direttore generale, rispondente a principi di efficacia ed efficienza organizzativa, sentiti i Capi dei Servizi, sono definiti: il numero delle Divisioni nei limiti di cui al comma 4 per quelle di maggiore complessità, le funzioni e le rispettive competenze, le dotazioni di risorse umane e strumentali, nonché la loro eventuale riorganizzazione. Con analogo provvedimento può essere prevista anche la costituzione: a) di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi con compiti, risorse e processi operativi assegnati; b) nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, di strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita. 6. Nell'ambito di un Servizio, il direttore generale può costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, le posizioni di Vice Capo Servizio e Vice Capo Divisione, laddove la complessità delle tematiche trattate richieda la previsione di una specifica figura manageriale, nonché posizioni di coordinamento, in relazione a progetti o processi aventi carattere di trasversalità tra più articolazioni dello stesso o di altri Servizi. A tali posizioni, secondo i criteri di cui al regolamento adottato ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge, è preposto personale dell'Agenzia nei limiti di cui agli del decreto-legge. 7. Con provvedimento del direttore generale, sono disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei titolari dei Servizi o delle Divisioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-4

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