Titolo II
Art. 15
Sedi principale e secondarie
In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge, l'Agenzia ha sede principale in Roma.
2. Per motivate esigenze istituzionali e nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale, il Comitato di Vertice può stabilire la costituzione di una o più sedi secondarie in Italia.
3. Lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale possono essere assicurate anche mediante apposite unità distaccate presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-15