Titolo II
Art. 14
Comitati e commissioni
In vigore dal 28 dic 2021
1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diversificate, il Direttore generale può costituire, anche al di fuori delle strutture di cui all', comma 5, specifici comitati e commissioni, con la possibilità di prevedere anche la partecipazione di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
2. Per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di cui al comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-14