Titolo II

Art. 10

Comitato di coordinamento e programmazione

In vigore dal 28 dic 2021
1. Per assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attività dell'Agenzia, il direttore generale può convocare il Comitato di coordinamento e programmazione. 2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale ed è composto dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati. 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore generale, che ne definisce l'ordine del giorno. 4. Alle riunioni del Comitato può essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-10

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