Titolo II
Art. 10
Comitato di coordinamento e programmazione
In vigore dal 28 dic 2021
1. Per assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attività dell'Agenzia, il direttore generale può convocare il Comitato di coordinamento e programmazione.
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale ed è composto dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore generale, che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del Comitato può essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-10