Titolo IV
Art. 20
Patrimonio dell'Agenzia
In vigore dal 25 dic 2021
1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attività, dai fondi previsti dalla normativa e dalle riserve iscritte in bilancio.
2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia è orientata a criteri di economicità e trasparenza.
3. La gestione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposite procedure interne.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo in tema di beni mobili e immobili, si rinvia a un apposito Manuale interno di gestione patrimoniale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-20