Titolo IV

Art. 22

Scritture contabili

In vigore dal 25 dic 2021
1. L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantità e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio. 2. Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-22

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