Titolo IV
Art. 22
Scritture contabili
In vigore dal 25 dic 2021
1. L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantità e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio.
2. Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-22