Titolo V
Art. 24
Bilancio d'esercizio
In vigore dal 25 dic 2021
1. Il bilancio consuntivo di cui all' del decreto-legge consta di un bilancio d'esercizio, costituisce la sintesi delle rilevazioni contabili consuntive e consente la rendicontazione sui risultati patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dall'Agenzia nell'esercizio e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni.
2. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti dall', comma 2, allegato 1, del decreto legislativo.
3. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) rendiconto finanziario;
d) nota integrativa.
4. Al bilancio d'esercizio è altresì allegato, ai sensi dell' del decreto ministeriale, il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all', commi 1 e 2, del decreto ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-24