Titolo V
Art. 23
Obiettivi informativi della rendicontazione
In vigore dal 25 dic 2021
1. La rendicontazione per finalità informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni.
2. Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalità informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-23