Titolo V

Art. 23

Obiettivi informativi della rendicontazione

In vigore dal 25 dic 2021
1. La rendicontazione per finalità informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni. 2. Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalità informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo