Titolo III

Art. 19

Fondo cassa economale

In vigore dal 25 dic 2021
1. Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, può dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti. 2. L'entità del fondo, la modalità di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne. 3. Il fondo è reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-19

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