Titolo III
Art. 15
Obbligazioni
In vigore dal 25 dic 2021
1. Il Direttore generale individua il personale autorizzato ad assumere obbligazioni all'interno dei centri di costo. Il personale autorizzato, preventivamente all'assunzione dell'obbligazione, accerta la disponibilità delle risorse necessarie a valere sul centro di responsabilità di riferimento, nei limiti degli stanziamenti previsti.
2. Il personale autorizzato, nell'assumere l'obbligazione, garantisce il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure vigenti.
3. L'obbligazione è assunta con atto scritto, firmato dal personale autorizzato.
4. L'assunzione dell'obbligazione comporta l'erosione del relativo stanziamento o di quota parte di esso, al fine di assicurare adeguata copertura al momento della manifestazione del costo correlato.
5. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il personale autorizzato garantisce la registrazione dell'atto che genera l'obbligazione nel sistema contabile integrato di cui all'.
6. L'assunzione di obbligazioni i cui effetti economici vadano a ricadere su più esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale di cui agli .
7. Qualunque atto che generi obbligazioni con effetto economico su più di tre esercizi deve essere autorizzato dal Direttore generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-15