Titolo III

Art. 16

Attestazione di regolare esecuzione della prestazione

In vigore dal 25 dic 2021
1. Il centro di costo competente accerta la regolarità della prestazione e della corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. 2. A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali provvede alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti a comprovare l'adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, determinando per l'Agenzia l'accensione del costo relativo alla prestazione ricevuta, secondo le modalità e le procedure definite nel Manuale di contabilità.
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