Titolo V
Art. 29
Approvazione del bilancio d'esercizio
In vigore dal 25 dic 2021
1. Il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali redige la relazione sulla gestione che evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo.
2. Lo schema di bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, viene trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa delibera.
3. Al bilancio è allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta l'esecuzione degli adempimenti di cui agli del decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.
4. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell', comma 5, del decreto ministeriale, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonché i documenti di cui all', comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il bilancio, approvato secondo le modalità previste dall', comma 3, lettera a), del decreto-legge, viene trasmesso, unitamente alla relazione della Corte dei conti, alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR, ai sensi dell', comma 3, lettera b), del decreto-legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-29