Capo II

Art. 28

Controllo di regolarità amministrativo-contabile

In vigore dal 14 ott 2012
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa è esercitato da un collegio dei revisori dei conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili una sola volta. 2. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all', del decreto legislativo n. 123 del 2011.
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