Capo II
Art. 23
Ordinazione tramite ordine di pagamento
In vigore dal 6 mag 2023
1. L'ordinazione è disposta dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali tramite ordine di pagamento.
2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) la descrizione della spesa;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;
e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale del creditore;
f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data di emissione e l'eventuale data di esigibilità;
g) la modalità di estinzione del titolo di spesa.
3. Si applicano le disposizioni di cui all', comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-23