Capo II

Art. 20

Gestione delle entrate

In vigore dal 14 ott 2012
1. L'entrata è accertata quando il coordinatore dell'Ufficio, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario. 2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili di cui all', con imputazione al competente capitolo di entrata. 3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell', comma 1.
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