Capo II

Art. 17

Variazioni di bilancio

In vigore dal 14 ott 2012
1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che può essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione. 3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-17

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