Capo II
Art. 15
Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione
In vigore dal 14 ott 2012
1. L'avanzo di esercizio è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata.
2. L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica data dall'avanzo di esercizio e dagli avanzi provenienti dagli esercizi precedenti.
3. L'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio.
4. Su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante può deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. Il riporto è in ogni caso effettuato non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta.
5. Il Garante, dopo gli adempimenti di cui al comma 4, dispone il trasferimento dell'avanzo nel fondo di riserva.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-15