Capo II
Art. 16
Fondo di riserva
In vigore dal 14 ott 2012
1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante il corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-16