Capo II

Art. 13

Struttura del bilancio di previsione

In vigore dal 6 mag 2023
1. Il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa. 2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da: a) contributo finanziario ordinario dello Stato; b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti; d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali; e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento; f) avanzo presunto; g) entrate per partite di giro. 3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all', commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unità previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 14 MARZO 2023, N. 43. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 14 MARZO 2023, N. 43. 5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto della spesa. 6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate. 7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-13

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