Capo I
Art. 10
Modalità di segnalazione
In vigore dal 14 ott 2012
1. Presso l'ufficio è istituita una casella di posta elettronica, ovvero strumenti telematici assimilabili, alla quale chiunque può inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Garante può stabilire modalità di collaborazione stabili per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono i numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti.
3. Con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-10