Capo I

Art. 5

Organizzazione dell'Ufficio

In vigore dal 6 mag 2023
1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai seguenti principi: a) efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa; b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze; c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni. 2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni: a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all' della legge; b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie; c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attività; d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate; e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori. 3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante: a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati; b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati; c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate; d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attività di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attività svolte; e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 14 MARZO 2023, N. 43.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-5

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