Capo I
Art. 3
Sede dell'Ufficio
In vigore dal 14 ott 2012
1. L'ufficio ha sede in Roma.
2. Il Garante, con propria deliberazione, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-3