Capo I

Art. 3

Sede dell'Ufficio

In vigore dal 14 ott 2012
1. L'ufficio ha sede in Roma. 2. Il Garante, con propria deliberazione, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-3

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